Il Tribunale ha condannato l'Ufficio Scolastico regionale pugliese (che non è comparsa in giudizio) ad assegnare l'insegnate «in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse. Si tratta - spiega l'avvocato Graziangela Berloco che ha assistito l' insegnante - »della prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione «del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti».
«Detto principio - è scritto nell'ordinanza - vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi».
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