LA DECISIONE
Il giudice sportivo stamattina ha scritto: “Albalonga - Citta Di Foligno 1928 Srl. Il Giudice Sportivo, visto il provvedimento a contenuto interdittivo nº 5713 del 20.01.2017, emesso dalla Prefettura di Perugia nei confronti della ASD Città di Foligno Calcio; vista la determinazione dirigenziale nº 65 del 23.01.2017 con cui il Comune di Foligno ha revocato alla ASD Città di Foligno Calcio la concessione e conseguente disponibilità dello Stadio "Blasone"; visto il provvedimento del 27.01.2017 con cui il Dipartimento Interregionale, in virtù di quanto sopra, ha rilevato il venir meno dei requisiti per la regolare partecipazione al campionato di Serie D 2016/2017 della ASD Città di Foligno e ha decretato che la medesima società deve considerarsi, ad ogni effetto, rinunciataria; visti gli art. 17 C.G.S. e 53 NOIF; delibera: 1) di comminare alla società Città di Foligno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di escludere la società Foligno dal campionato di competenza; 3) di comminare alla società Foligno la sanzione pecuniaria di E.8.000,00”.
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