La sentenza Eternit/ Il pericolo di forzare le garanzie del processo

di Cesare Mirabelli
4 Minuti di Lettura
Giovedì 20 Novembre 2014, 23:49 - Ultimo aggiornamento: 21 Novembre, 00:05
La prescrizione dei reati, che il codice di diritto penale prevede, è un’offesa al senso di giustizia o una garanzia per il cittadino di fronte alla pretesa punitiva dello Stato?



Questa domanda è affiorata, evidente e drammatica, in occasione della sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a 18 anni di reclusione comminata dalla Corte d’appello di Torino al magnate svizzero Stephan Ernest Schmidheiny per il disastro doloso ambientale causato dall’amianto nella produzione dell’Eternit.



Si può comprendere che sconcerti una così differente valutazione nei diversi gradi di giudizio. Come pure si può comprendere la delusione dei familiari di chi ha perso la vita per le infermità provocate dall’amianto ed il loro legittimo desiderio che se ne accertino le responsabilità. Non si possono invece condividere le manifestazioni dirette ad esercitare una qualche pressione sui giudici, reclamando la soddisfazione di una pretesa “giustizia sostanziale” che forzi le regole del sistema penale e le garanzie del processo.



Resta la domanda: è giusto che il reato si estingua e non possa essere accertato e punito a causa del tempo trascorso da quando è stato commesso? Un tempo stabilito dal codice penale in relazione alla gravità del reato: dai venti anni previsti per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, ai due anni per le contravvenzioni punite solamente con l’ammenda.



Può apparire ingiusto che un reato non sia punito, ma ancor prima che non possa essere accertato giacché la prescrizione preclude la valutazione dei fatti a causa del tempo trascorso. Ma sarebbe altrettanto ingiusto perseguire senza limiti di tempo qualsiasi comportamento ritenuto penalmente rilevante, lasciando il cittadino nella permanente situazione di “giudicabile”, assoggettato ad una pretesa punitiva indefinita, che in qualsiasi momento si può manifestare.



Verrebbero, in questo caso, scandagliati fatti tanto remoti da essere difficili da ricostruire e per imputazioni dalle quali sarebbe altrettanto difficile difendersi. Inoltre la pena che venisse comminata a tanto tempo dai fatti, perderebbe del tutto la funzione rieducativa, che la costituzione prevede, per costituire piuttosto una tardiva vendetta. Nel caso che ha richiamato una così diffusa attenzione su di un istituto tradizionale del diritto penale, quale è la prescrizione, non si mette in dubbio la correttezza della decisione della Corte di cassazione.



Come supremo giudice di legittimità ha il compito di interpretare il diritto uniformando la giurisprudenza, e deve offrire la garanzia, che ancora una volta la costituzione prevede, di poter porre rimedio a violazioni di legge, anche quelle dovute a errate interpretazioni. È bene che eserciti questa funzione, come ogni giudice, al riparo dagli impulsi e dalle attese dell’opinione pubblica: questa è una garanzia necessaria per tutti ed essenziale per la correttezza del giudizio.



Ciò che sorprende è che la prescrizione si sarebbe verificata ancor prima che iniziasse il processo di primo grado, dinanzi al tribunale. Vale a dire che si è celebrato il processo costruendo un edificio sulle sabbie mobili: una attività giuridicamente inutile sin dal suo sorgere. Come può apparire inutile costruire, per superare la sentenza della Cassazione, nuove e più gravi ipotesi di reato difficili da configurare, quale l’omicidio volontario per effetto dell’impunito disastro ambientale, in modo da aggirare la prescrizione e ricominciare daccapo con un altro processo. Qui sta una rilevante differenza: tra l’esercizio dell’azione penale quando il reato è già prescritto e il processo non potrebbe neppure essere iniziato, e la prescrizione che si verifica nel corso del processo a causa della sua eccessiva durata.



Nel primo caso si manifesta un audace e del tutto infruttuoso esercizio dell’azione penale, talvolta sollecitato dalla invitante notorietà che richiama o dalla opinione pubblica che la reclama. Nel secondo caso, il più diffuso nelle aule di giustizia, si mette a nudo la inefficienza nel sistema giudiziario. Processi laboriosi e costosi per le indagini svolte e per i dibattimenti celebrati sono vanificati dal sopravvenire della prescrizione nel corso dei diversi gradi di giudizio. La pretesa punitiva dello Stato è stata esercitata tempestivamente, ma con una singolare contraddizione lo stesso Stato non è stato in grado di assicurare che il processo si concluda in tempi ragionevoli e tali comunque da non vanificare il lavoro svolto.



Questo è il nodo sul quale è necessario intervenire: processi che rimangono senza colpevoli, perché la prescrizione preclude l’accertamento della responsabilità penale a meno che l’imputato non rinunci alla prescrizione, e colpevoli che rimangono senza più processo e sfuggono alla condanna.



Possono essere diversamente disciplinati i tempi della prescrizione, sterilizzandone l’effetto dopo il primo grado di giudizio.
Ma è illusorio pensare di risolvere o di fronteggiare con regole processuali le carenze organizzative. In definitiva non prendiamocela con l’istituto della prescrizione, che costituisce una regola di civiltà ed una garanzia per il cittadino. Ma mettiamo mano alle distorsioni che si verificano per la evidente inefficienza del sistema giudiziario.